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Commento alle misure per il settore trasporti previste dal D.L. 21/2022 del 21.03.2022

A cura dell’Avv. Francesco Ferrara

Il Decreto legge 21 marzo 2022 n. 21 (“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2022 ed entrato in vigore il 22 marzo 2002, reca significative “Misure” a sostegno dell’Autotrasporto.

Di seguito si formulano alcune considerazioni preliminari alla detta normativa ed ai risvolti “pratici” che la stessa avrà nell’ambito delle attività operative.

Le “Misure”, contenute agli articoli 13 e ss. del D.L. 21/2022, sono in prevalenza di carattere finanziario:

  • all’art. 13 vengono stanziati nuovi finanziamenti per l’intermodalità rispettivamente, per il 2022, 19,5 milioni di Euro per il “ferrobonus” e 19 milioni di Euro per il “marebonus” (articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);
  • all’art. 15 viene stanziato un “Contributo pedaggi per il settore dell’autotrasporto” di complessivi 20 milioni di Euro per il 2022 (art. 2, co. 2, D.L. n. 451 del 1998 conv. L. n. 40 del 1999; art. 1, co. 150, l. n. 190 del 2014);
  • all’art. 16 viene riconosciuto, per il 2022, alle “imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298”, l’esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di cui all’art. 37, co. 6, lett. b, D.L. n. 201 del 2011 conv. L. n. 214 del 2011);
  • l’art. 17 istituisce il “Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto” con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto. I criteri di accesso al Fondo, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse verranno definiti con Decreto Ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata del Decreto legge (presumibilmente entro il 21 aprile 2022).

La novità di maggior rilievo è quella contenuta all’art. 14 del D.L. 21/2022, intitolato “Clausola di adeguamento del corrispettivo”, che viene infatti a modificare l’art. 6, co. 3, del d.lgs. n. 286 del 2005, anzitutto introducendo la “clausola di salvaguardia del gasolio” tra gli “elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 6, co. 3, del d.lgs. n. 286 del 2005 – così come modificato dall’art. 14 del D.L. n. 21 del 2022 – a far data dal 22 marzo 2022 costituisce ulteriore elemento essenziale del contratto di trasporto stipulato in forma scritta, la “clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato”.

La novità apportata dall’art. 14 del D.L. in commento innova e rafforza nella sua applicazione l’analoga previsione – già contenuta all’art. 83-bis del D.L. n. 112 del 2008 conv. L. n. 133 del 2008[1]in quanto con il D.L. 21 del 2022 si stabilisce che la c.d. “clausola gasolio” (fuel surcharge) costituisce elemento essenziale del contratto di trasporto in forma scritta.

Per tale ragione, in caso di mancata previsione nel testo del contratto di trasporto di tale “clausola”, il contratto di trasporto è da considerarsi “concluso in forma non scritta”, con gli effetti dell’art. 6, co. 6 bis, del D.lgs. n. 286 del 2005 – introdotto ex novo dall’art. 14 del D.L. n. 21 del 2022 – secondo cui “il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Si rammenta, a riguardo, che in attuazione dell’art. 1, co. 250, L. n. 190 del 2014, era stato emesso il decreto direttoriale n. 206 del 27 novembre 2020 e, da ultimo, i valori indicativi sono stati ripubblicati in data 14 marzo 2022, rinvenibili al seguente link web: Aggiornamento alla data del gennaio 2022 dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi | mit (Ai sensi dell’art. 14, co. 2, del D.L. n. 21 del 2022, i valori indicativi verranno pubblicati con cadenza trimestrale).

Sino ad oggi, ai valori indicativi è stata riconosciuta “natura non cogente”, in quanto si collocano nell’attuale regime di determinazione dei prezzi e delle condizioni del contratto di trasporto, in seguito all’abrogazione – dal 1° gennaio 2015 – del previgente regime dei “costi minimi dell’autotrasporto”.

L’art. 14 del D.L. n. 21 del 2022, invece, al fine di incentivare il ricorso alla forma scritta del contratto di trasporto, riconoscerebbe ora valore cogente ai valori indicativi – ai fini della determinazione del corrispettivo – in caso di contratto di trasporto “concluso in forma non scritta”, intendendosi come tale il contratto in cui faccia difetto anche solo un “requisito essenziale” di cui all’art. 6, co. 3, del d.lgs. n. 286 del 2005, come modificato dall’art. 14 D.L. n. 21 del 2022, tra cui, appunto, la c.d. clausola “gasolio” (fuel surcharge).

Tali novità normative giustificano quindi un’attenta revisione dei contratti di trasporto in essere, allo scopo di verificare se le clausole ed i contenuti siano in linea e conformi alle nuove disposizioni di legge ed allo scopo di prevenire possibili criticità in ordine alla determinazione del corrispettivo per i servizi.

 

[1]Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell’ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane”.