Il versamento dei corrispettivi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari ex art. 4 co. 1 del Dlgs. 198/2021 con consegna pattuita su base periodica o non periodica: problematiche interpretative e primi contrasti

Con riferimento al versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari, nei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica o non periodica, si segnalano le seguenti pratiche commerciali sleali.

  1. a) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica:

a1) il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non può essere superiore a un mese, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva:

a2) il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non può essere superiore a un mese, oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;

  1. b) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica:

b1) il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;

b2) il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;

In proposito si osserva che la medesima distinzione dei termini di pagamento (30 giorni per i prodotti deperibili e 60 giorni per quelli non deperibili) era già prevista dall’art. 62 del Decreto-Legge n. 1/2012, ma tale precedente normativa stabiliva che i suddetti termini decorressero dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, diversamente da quanto ora disposto. Ed infatti Il Decreto Legislativo n. 198/2021 – alla lettera a) del I comma dell’articolo 4 – ha anzitutto regolamentato i termini di pagamento per i “contrati di cessione con consegna pattuita su base periodica”. Per tali contratti si intendono gli accordi quadro o i contratti di fornitura che prevedano prestazioni periodiche o continuative (ad esempio: forniture con un calendario annuo in cui il fornitore effettui consegne ogni 15 del mese). In tale ipotesi, ai fini dell’individuazione della data di decorrenza del termine di pagamento, diviene rilevante:

–          il termine del periodo di consegna convenuto fra le parti ed in cui le consegne stesse siano state compiute – che, in ogni caso, non può essere superiore a un mese;

–          oppure la data in cui viene stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione,

a seconda di quale delle due date sia successiva.

Invece, nei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari su base “non periodica”, ai fini della determinazione del momento di decorrenza del termine di pagamento – ai sensi dell’articolo 4, comma I, lettera b, del Decreto Legislativo n. 198/2021 – è stata data rilevanza:

–          alla data di consegna dei prodotti;

–          oppure alla data in cui viene stabilito l’importo da corrispondere,

a seconda di quale delle due date sia successiva.

Giova, infine, rilevare che al fine di individuare la disciplina dei termini di pagamento applicabile, in via logicamente preliminare occorre stabilire se l’accordo in essere tra le parti rientri o meno nella nozione di contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica.

Si tratta, quindi, di un’operazione che si articola in due diversi passaggi:

1)        qualificazione (o, più tecnicamente, sussunzione) dell’accordo con i fornitori nell’ambito del contratto di cessione con consegna su base periodica ovvero non periodica;

2)        conseguente individuazione della disciplina applicabile (lett. a) oppure b) dell’art. 4 del Dlgs. 198/2021).

L’operazione di qualificazione dell’accordo, necessaria e prodromica all’individuazione della disciplina dei termini di pagamento, non è così agevole come potrebbe sembrare.

La difficoltà di individuare i confini esatti della nozione di “contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica” nasce dall’ambiguità del testo normativo.

L’art. 2 co.1 lett. f) del decreto Legislativo innanzi già richiamato, infatti, qualifica il “contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica”:

1)        l’accordo quadro come definito alla lettera a) del citato articolo 2) e quindi “il contratto quadro, l’accordo quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello di centrale di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni”;

2)        contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative.

Sulla scorta di un’interpretazione strettamente letterale, il Legislatore del 2021 sembrerebbe qualificare l’accordo quadro (o il contratto quadro o il contratto di base) come un contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica, anche a prescindere dalla circostanza che l’accordo non individui prestazioni di fornitura periodica o continuativa.

A conforto di quanto appena evidenziato, peraltro, può sottolinearsi che l’accordo quadro (o il contratto quadro o il contratto di base) – per sua struttura e funzione – viene stipulato nell’ambito di relazioni destinate a dipanarsi nel tempo e che non dovrebbero esaurirsi in una singola prestazione.

Accogliendo tale tesi, sul versante applicativo ne discenderebbe – quale logico corollario – che l’acquirente sarebbe tenuto al versamento del corrispettivo entro 30/60 giorni (a seconda che si tratti di prodotti deperibili o non deperibili) dal termine del periodo di consegna concordato tra fornitore ed acquirente (periodo che non potrà però essere superiore ad un mese solare); oppure entro 30/60 giorni dalla data di determinazione del prezzo del prodotto (se successiva).

Sebbene sia sorretta dal dato letterale, detta interpretazione – che qualifica automaticamente l’accordo quadro/commerciale come contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica anche nel caso in cui non siano specificatamente concordate prestazioni periodiche o continuative – presterebbe il fianco a possibili contestazioni per le ragioni di seguito indicate.

Si evidenzia, infatti, che la mera qualificazione formale (cd. nomen iuris) di accordo quadro (o di contratto quadro o di contratto di base) quale contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative, potrebbe di per sé non individuare, sempre e necessariamente, i termini e le tempistiche di consegna dei prodotti della filiera agro-alimentare. Sicchè l’automatica equiparazione, per la mera qualificazione di accordo quadro (o contratto quadro o contratto di base), al contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica potrebbe apparire non conforme alla tipologia del contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative per il quale dovrebbero essere sempre individuate tempistiche e modalità delle cessioni dei prodotti agro-alimentari.

Inoltre, l’interpretazione letterale innanzi evidenziata sembrerebbe altresì contrastare con la ratio legis che ha informato l’intervento legislativo del 2021 – volto a riequilibrare i rapporti tra acquirente e fornitore nell’ambito della filiera agro-alimentare – situazione che vedrebbe in questo caso fortemente depotenziata la tutela del fornitore.

In conclusione, una più chiara e puntuale indicazione del dato normativo sul sensibile ed essenziale profilo afferente il versamento del corrispettivo per la cessione dei prodotti della filiera agro-alimentare avrebbe evitato preannunziati contrasti tra gli operatori della filiera agro-alimentare.

Occorreranno, pertanto, inevitabili interventi legislativi e giurisprudenziali che consentano una non contestabile applicazione della disciplina relativa ai pagamenti delle cessioni dei prodotti agroalimentari, soprattutto nell’ambito delle cessioni qualificate come contratti di fornitura con prestazioni periodiche o continuative.

 

A cura dell’Avv. Fernando Pepe